Sez. 2, Sentenza n. 1499 del 26/10/1965 Ud. (dep. 25/01/1966) Rv. 100268 - 01
IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - REATO - IN GENERE - REATI COMMESSI CON UNICO ATTO E REATI A CONDOTTA PLURIMA - IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE SOTTO IL PROFILO DELL'IMPUTABILITA - INDAGINE SULL'ELEMENTO PSICOLOGICO - CRITERI - FATTISPECIE - MALTRATTAMENTI.*
IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - REATO - IN GENERE - REATI COMMESSI CON UNICO ATTO E REATI A CONDOTTA PLURIMA - IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE SOTTO IL PROFILO DELL'IMPUTABILITA - INDAGINE SULL'ELEMENTO PSICOLOGICO - CRITERI - FATTISPECIE - MALTRATTAMENTI.*
In relazione alla norma dell'art 92, comma primo, cod pen, non assume alcuna Rilevanza la distinzione tra reati che constano di un unico atto o che si esauriscono in un breve lasso di tempo e reati a condotta plurima: nessuna disposizione di legge autorizza infatti a ritenere che per questi ultimi reati l'ubriachezza, contro il generale principio sancito dall'anzidetta norma, valga ad escludere o diminuire l'imputabilita. La responsabilita per i reati a condotta plurima commessi da persona che abbia agito in stato di ubriachezza non puo d'altro canto essere esclusa dal punto di vista del titolo della responsabilita, e quindi dell'elemento soggettivo, poiche nei casi di ubriachezza non accidentale l'agente risponde a titolo di dolo o di colpa, in relazione alle singole fattispecie, dovendo l'indagine sull'elemento psichico esser compiuto con riferimento al momento di ingestione della bevanda: onde il dolo regge ciascuna delle singole azioni in cui si articola il reato a condotta plurima, e presente nella visione unitaria del comportamento che realizza la fattispecie criminosa, ed anzi si rinnova, con il cosciente ricordo delle azioni passate, nelle azioni successive(principio affermato, nella specie, con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)