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Sez. U, Sentenza n. 1549 del 08/02/1993 (Rv. 480801 - 01)

Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato interno | Affermazione della propria giurisdizione e declino della competenza da parte del giudice di merito - Accettazione della pronuncia sulla competenza e contestazione di quella sulla giurisdizione - Rimedi - Appello o regolamento di giurisdizione - Proponibilità - Omissione - Giudicato interno sulla giurisdizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480801-01

Cosa giudicata civile - Interpretazione del giudicato - Giudicato interno

Quando il giudice del merito pronunzia sulla propria giurisdizione affermandola e, contemporaneamente, declini la propria competenza, la parte che accetti la pronunzia di incompetenza, ma non anche la decisione sulla giurisdizione, deve, se vuole mettere in discussione l'affermata giurisdizione, o appellare tale pronuncia dinanzi al giudice superiore o proporre autonomo regolamento di giurisdizione, non impedito da una pronunzia sulla competenza, ove rispetti i termini dalla legge previsti per l'impugnazione. In difetto la questione di giurisdizione resta precluso da giudicato, che, in virtù della "traslatio iudicii" conseguente alla riassunzione della causa davanti al giudice come "interno" e perciò conoscibile di ufficio, anche da parte del giudice del successivo grado di giudizio. (Nella specie con sentenza resa su domanda proposta dal terzo pignorato ed intesa ad ottenere, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, l'accertamento se la somma oggetto dell'esecuzione medesima - e pari all'ammontare della ritenuta I.R.P.E.F. sul maggiore importo riconosciuto e già corrisposto al debitore esecutato - dovesse essere versata all'Amministrazione finanziaria, a sua volta intervenuta nel giudizio di esecuzione, il tribunale, ritenendo che la causa non avesse natura tributaria e spettasse perciò alla giurisdizione ordinaria, ma alla competenza per materia del pretore, in funzione di giudice del lavoro, aveva rimesso le parti a questo giudice, la cui decisione nel merito, resa a seguito di riassunzione del giudizio davanti a lui, era stata poi riformata dal tribunale, sul rilievo del difetto di giurisdizione dell'A.G.O.. Nel cassare tale sentenza, la S.C. ha formulato il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)