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Sez. 5, Sentenza n. 29625 del 18/12/2008 (Rv. 606052 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio del "favor rei" ex art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Retroattività - Limiti - Disciplina transitoria - Procedimento pendente ex art. 25 medesimo d.P.R. - Significato - Fattispecie relativa a socio illimitatamente responsabile impugnante avviso di mora per debiti sociali.
Stato
decisa il 2008-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606052-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, nel caso in cui il socio illimitatamente responsabile abbia impugnato il solo avviso di mora (unico atto) notificatogli per debiti sociali, gli atti presupposti non possono considerarsi definitivi e, quindi, si verifica la situazione di "pendenza di giudizio", di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 472 del 1997, che consente l'applicazione della legge sopravvenuta più favorevole, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d.P.R. citato.

Riferimenti normativi: DPR 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, DPR 18/12/1997 num. 472 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)