Sez. U, Sentenza n. 3485 del 09/11/1974 (Rv. 371994 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - MANUTENZIONE - POSIZIONE DEI PROPRIETARI FRONTISTI - INTERESSE LEGITTIMO - LAVORI ESEGUITI DA UN TERZO - DIRITTO SOGGETTIVO ALL'INTEGRITA DEI FONDI - VIOLAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIMESSIONE IN PRISTINO - CONDIZIONI - RELATIVO GIUDIZIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - MANUTENZIONE - POSIZIONE DEI PROPRIETARI FRONTISTI - INTERESSE LEGITTIMO - LAVORI ESEGUITI DA UN TERZO - DIRITTO SOGGETTIVO ALL'INTEGRITA DEI FONDI - VIOLAZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIMESSIONE IN PRISTINO - CONDIZIONI - RELATIVO GIUDIZIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
I proprietari frontisti di una strada demaniale, nel mentre, hanno, nei confronti della pa, un mero interesse legittimo alla manutenzione di tale strada sono, viceversa, titolari, del diritto soggettivo a che gli eventuali lavori eseguiti da un privato sul suolo stradale non danneggino i fondi di loro spettanza. La lesione di questo diritto importa la condanna del privato, oltre che al risarcimento dei danni, anche alla rimessione del suolo stradale nello stato anteriore, sempre che esso conservi la possibilita giuridica di operare direttamente su detto suolo e senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'ente proprietario della strada. (nella specie, un'impresa proprietaria di una cava, al fine di agevolare il traffico di automezzi pesanti, aveva eseguito lavori di inghiaiamento su di una strada comunale, elevandone il livello, cosi da rendere difficoltoso l'accesso al fondo di un frontista. Essendo stato accertato che l'impresa, anche dopo il compimento dei detti lavori, aveva conservato la possibilita di modificare lo stato del suolo stradale, i giudici del merito l'avevano condannata al ristoro dei danni ed all'eliminazione dello strato di ghiaia. La SC ha confermato tale statuizione, enunziando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)