Sez. 2, Sentenza n. 1660 del 06/04/1999 Cc. (dep. 21/06/1999) Rv. 213850 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - IN GENERE | Giudice chiamato a decidere nello stesso procedimento e sugli stessi fatti in ordine ai quali ha svolto attività giudiziaria per la quale è sottoposto a procedimento disciplinare - Interesse nel procedimento - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - IN GENERE
L'interesse nel procedimento che, a norma dell'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. radica l'obbligo di astensione, consiste nella possibilità per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio, anche solamente di ordine morale, l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo. Ne deriva che un interesse rilevante ai fini dell'applicabilità della disposizione predetta è ravvisabile in capo al giudice che - sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attività e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati - sia poi chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti; non vi è dubbio, infatti, che egli sia in tal caso condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza delle precedenti decisioni, essendo portato inevitabilmente a porsi il problema della possibile incidenza su di esso delle nuove statuizioni che è chiamato ad adottare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)