Sez. 1, Sentenza n. 4826 del 25/07/1981 (Rv. 415535 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE - OMISSIONE - PRESENTAZIONE DIRETTA ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DELL'ATTO EX ART 156 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - LIMITI - RINVIO DELL'ATTO ALLA PREDETTA SEGRETERIA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - PRESENTAZIONE NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CHE HA EMESSO LA DECISIONE IMPUGNATA - IN GENERE - OMISSIONE - PRESENTAZIONE DIRETTA ALLA COMMISSIONE CENTRALE - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DELL'ATTO EX ART 156 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - LIMITI - RINVIO DELL'ATTO ALLA PREDETTA SEGRETERIA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA.*
La presentazione del ricorso avverso decisione della commissione di secondo grado direttamente alla commissione centrale, quale sua destinataria definitiva, anziche - ai sensi del terzo comma dell'art 25 del DPR 26 ottobre 1972 n 636 - alla segreteria della commissione di secondo grado, non e tale da assicurare il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi del terzo comma dell'art 156 cod proc civ tranne l'ipotesi (la cui verificazione e a carico del ricorrente che ha seguito una via difforme da quella prevista dalla legge) che il ricorso stesso sia stato rinviato e sia pervenuto alla segreteria della commissione di secondo grado prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione impugnata stabilito in relazione agli adempimenti previsti dai successivi commi dell'art 25 citato nonche in relazione alla certificazione menzionata dal primo comma dell'art 40 dello stesso decreto.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)