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Sez. 6, Sentenza n. 177 del 27/09/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167311 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO E DEL SERVIZIO - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1984-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167311-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO E DEL SERVIZIO - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO - DIFFERENZE.*

In tema di corruzione, è irrilevante che nella fattispecie legale di cui all'art. 318 cod. pen. (corruzione per un atto dell'ufficio o del servizio) e in quella di cui all'art. 319 stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio) vi sia una identica condotta, dazione o promessa di denaro, e che il pubblico ufficiale compia l'atto in vista della locupletazione conseguente o promessa in quanto i caratteri comuni delle due fattispecie non escludono quello differenziale. Infatti, nella prima figura di reato il contenuto dell'atto è quello che avrebbe dovuto essere anche in assenza del prezzo della corruzione, poiché conforme alle esigenze della pubblica amministrazione, e la corruzione del privato presuppone un suo interesse alla emanazione dell'atto amministrativo (quale deve essere) e di regola un colpevole ritardo del pubblico ufficiale; nella seconda ipotesi di reato, invece, l'atto è inficiato da un vizio di legittimità o di merito imputabile alla consapevole volontà del pubblico ufficiale, in quanto formato nell'interesse esclusivo del privato corruttore in evidente contrasto con i doveri generali di imparzialità, diligenza, scrupolosità e correttezza richiesti nell'adempimento di funzioni attribuite per il conseguimento di interessi statuali e non privati. (Conf mass n 154246).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)