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Sez. 6, Sentenza n. 1347 del 23/07/1985 Cc. (dep. 05/09/1986) Rv. 173649 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIVA EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - INIZIO DI NUOVO PERIODO DI CUSTODIA CAUTELARE DALLA DATA DI ESECUZIONE DELL'ULTIMO PROVVEDIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173649-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIVA EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - INIZIO DI NUOVO PERIODO DI CUSTODIA CAUTELARE DALLA DATA DI ESECUZIONE DELL'ULTIMO PROVVEDIMENTO - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di successive emissioni di provvedimenti restrittivi della libertà personale, un nuovo periodo di custodia cautelare può legittimamente iniziare dalla data di esecuzione dell'ultimo provvedimento solo se questo abbia per oggetto un diverso reato; se, invece, la contestazione riguarda una diversa qualificazione giuridica del fatto in precedenza contestato, la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare non può essere riferita che alla data di esecuzione del precedente provvedimento, salva la commisurazione della durata alla nuova qualificazione. (V mass n 169571).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 27/07/1984 num. 398 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)