Sez. 4 - , Sentenza n. 31863 del 10/04/2019 Ud. (dep. 18/07/2019) Rv. 276586 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Svolgimento di fatto dei poteri del datore di lavoro - Assunzione degli obblighi di garanzia - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda. (Fattispecie relativa ad infortunio di dipendente di una ditta addetta al posizionamento di cartelli di segnalazione, con lavoro in quota, in cui anche il "project manager" responsabile di funzione, per quanto non superiore diretto dell'infortunato, è stato ritenuto preposto, in quanto aveva, di fatto, commissionato il lavoro da cui era originato l'infortunio e aveva provveduto a realizzare corsi di formazione nell'ambito del reparto, riguardanti l'uso della cesta per le lavorazioni in quota).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)