diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 13525 del 26/11/2024 Ud. (dep. 08/04/2025) Rv. 287904-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Svolgimento di fatto delle funzioni di dirigente - Assunzione degli obblighi di garanzia - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287904-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assume la posizione di garante, in ragione del principio di effettività, colui il quale, di fatto, esercita i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma aziendale. (Fattispecie relativa ai delitti di incendio e lesioni colposi, in cui la Corte, ravvisando l'intervenuto decorso della prescrizione dei reati, ha ritenuto esente da censure l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, quali dirigenti di fatto, sul rilievo della frequente presenza in azienda, anche accanto al titolare, della sussistenza di rapporti con i dipendenti, cui impartivano indicazioni circa le mansioni da svolgere, nonché della presa in carico della gestione del magazzino che custodiva le sostanze chimiche all'origine dell'incendio).

Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 299, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)