Sez. 2, Sentenza n. 11428 del 17/10/1992 (Rv. 479036 - 01)
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere | Compravendita di immobile - Accertamento della simulazione del contratto - Giudizio promosso dal venditore - Coniuge dell'acquirente rimasto estraneo alla stipulazione - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere
Il coniuge dell'acquirente di un immobile, che sia rimasta estranea alla stipulazione dell'atto di compravendita, non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal venditore per l'accertamento della simulazione del contratto, perché l'inclusione del bene nella comunione legale ai sensi del''art. 177 cod. civ. costituisce un effetto "ope legis" dell'efficacia e validità del titolo di acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)