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Sez. 1, Sentenza n. 12313 del 06/07/2004 (Rv. 574171 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Revocatoria fallimentare dell'atto di acquisto di un bene immobile compiuto separatamente da un coniuge in regime di comunione dei beni - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge rimasto estraneo alla stipulazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574171-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

Ancorché non abbia partecipato alla stipulazione del contratto, il coniuge in comunione legale dell'acquirente di un bene immobile è litisconsorte necessario nel giudizio, promosso dal curatore fallimentare del venditore, per la revocatoria fallimentare dell'atto di compravendita, giacché la richiesta pronuncia del giudice è destinata ad incidere necessariamente, e direttamente, anche sul diritto del coniuge comproprietario non stipulante (il quale non è assimilabile ad un semplice avente causa dell'altro coniuge autore dell'atto), essendo d'altra parte ininfluente la natura personale, e non reale, dell'azione revocatoria, posto che, ai fini del litisconsorzio, rileva esclusivamente, ed è pertanto sufficiente, la qualità di soggetto dell'unitario rapporto originato dall'atto dedotto in giudizio, senz'altro presente nella specie, posto che nella comunione legale (la quale, a differenza della comunione ordinaria, è una comunione senza quote) i coniugi non solo sono solidalmente titolari del diritto sul bene oggetto del contratto di acquisto, ma condividono entrambi (anche, perciò, chi non è parte dell'atto di acquisto) il medesimo titolo di acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)