Sez. L, Sentenza n. 1405 del 16/05/1974 (Rv. 369491 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - CONCILIAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - CLAUSOLA IMPOSITIVA DEL PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA O DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RILEVANZA COME PACTUM DE NON PETENDO - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - CONCILIAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - CLAUSOLA IMPOSITIVA DEL PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA O DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RILEVANZA COME PACTUM DE NON PETENDO - CONSEGUENZA.*
La Determinazione dei requisiti necessari per la valida instaurazione e per il libero svolgimento del processo risponde ad esigenze di ordine pubblico e non lascia margine dispositivo all'autonomia negoziale dei privati. In particolare le prescrizioni introdotte nei contratti collettivi post-corporativi, impositive del previo esperimento, in Sede sindacale, del tentativo di conciliazione, sono prive di qualsiasi Rilevanza non soltanto sulla procedibilita dell'Azione (in funzione integrativa dei tipici presupposti processuali), ma anche sulla proponibilita della domanda (in funzione di condizioni per la regolarita dello svolgimento ulteriore del rapporto processuale e per la trattabilita del merito). Le dette clausole possono avere, invece, Rilevanza limitata al piano sostanziale, qualora assumano la fisionomia giuridica del pactum de non petendo ad efficacia temporanea, nel senso che l'inosservanza puo costituire fonte di responsabilita od essere assunta come ragionevole motivo per l'imposizione del carico delle spese processuali. (Conf 786'72, mass n 356953; 677'72, mass n 356771).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Contr. Coll. 24/07/1959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)