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Sez. L, Sentenza n. 6606 del 08/11/1983 (Rv. 431329 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE EX ART. 1 LETT. C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - REQUISITI - ASSUNZIONE AVVENUTA PER ESIGENZE DI SERVIZIO NORMALI E DUREVOLI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431329-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE EX ART. 1 LETT. C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - REQUISITI - ASSUNZIONE AVVENUTA PER ESIGENZE DI SERVIZIO NORMALI E DUREVOLI - ESCLUSIONE.*

Affinché, ai sensi dell'art. 1, lett. C), della legge 18 aprile 1962 n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, sia consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto, occorre non solo la predeterminazione del compimento dell'opera o del servizio - che può essere implicita, se correlata alla natura dell'opera, o esplicita, se espressamente indicata - ma anche che tali attività (opera o servizio) abbiano carattere straordinario od occasionale, il che è da escludere quando l'assunzione avvenga per soddisfare esigenze di servizio normali e durevoli.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)