Sez. L, Sentenza n. 6913 del 24/11/1986 (Rv. 449026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA DELL'ORIGINARIO CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - TERMINE FINALE DESTINATO A SCADERE CON IL RIENTRO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE ASSENTE PER MATERNITÀ - LEGITTIMITÀ - TERMINE FINALE FISSATO IN UNA DATA PRESTABILITA - MANCATA RIPRESA DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA LAVORATRICE ASSUNTA PER MATERNITÀ E FRUENTE DI UN ULTERIORE CONGEDO - PROROGA DEL CONTRATTO E TERMINE - CONDIZIONI - REITERAZIONE DELLA PROROGA MEDESIMA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA DELL'ORIGINARIO CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - TERMINE FINALE DESTINATO A SCADERE CON IL RIENTRO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE ASSENTE PER MATERNITÀ - LEGITTIMITÀ - TERMINE FINALE FISSATO IN UNA DATA PRESTABILITA - MANCATA RIPRESA DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA LAVORATRICE ASSUNTA PER MATERNITÀ E FRUENTE DI UN ULTERIORE CONGEDO - PROROGA DEL CONTRATTO E TERMINE - CONDIZIONI - REITERAZIONE DELLA PROROGA MEDESIMA - CONSEGUENZE.*
In tema di rapporto di lavoro a termine, l'art. 11 della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela della lavoratrice madre - nel prevedere un'ulteriore specifica ipotesi in cui è lecito apporre il termine al contratto di lavoro, ipotesi identificabile nella necessità di sostituire la lavoratrice madre in congedo obbligatorio ex art. 4 legge citata) o in congedo facoltativo (ex art. 7, primo comma) ovvero assente per malattia del bambino (art. 7, secondo comma) - ha anche richiamato l'osservanza delle norme della legge n. 230 del 1962, talché trova applicazione tra l'altro anche la disciplina limitativa della possibilità di prorogare, in via eccezionale e per una sola volta, l'originario contratto a tempo determinato. Pertanto, mentre è possibile apporre un termine finale destinato a scadere con il rientro in servizio della dipendente assente per maternità (termine che pertanto è certus an, ma incertus quando), invece - ove il termine sia fissato in una data prestabilita, scaduta la quale la lavoratrice assente per maternità non riprenda servizio, ma ottenga un ulteriore periodo di congedo - il termine stesso può - secondo l'art. 2 della legge n. 230 cit. - essere prorogato soltanto una volta e sempre che sussistano esigenze contingenti ed imprevedibili, con la conseguenza, in caso di reiterata proroga, che il contratto deve considerarsi a tempo indeterminato a norma del secondo comma (prima ipotesi) dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962. (V 1348/84, mass n 433474; (V 6606/83, mass n 431329).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)