Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 16/04/1969 (Rv. 339816 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - EFFETTI - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - LIMITI - ESPERIMENTO DELL'AZIONE CAUSALE O DELL'AZIONE CAMBIARIA - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - EFFETTI - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - LIMITI - ESPERIMENTO DELL'AZIONE CAUSALE O DELL'AZIONE CAMBIARIA - IRRILEVANZA.*
La clausola di pagamento del prezzo a mezzo tratta, inserita in un contratto di compravendita, deroga al principio generale di cui allo art. 1498 cod.civ., secondo il quale il pagamento, se non deve essere fatto nel momento e nel luogo della consegna, deve essere eseguito al domicilio del venditore, e determina lo spostamento del forum destinatae solutionis dal domicilio del venditore-creditore a quello del compratore-debitore, dove la tratta deve essere presentata per lo incasso, sia nel caso che venga promossa l'Azione causale, sia nel caso che il venditore eserciti l'Azione cambiaria, a meno che le parti non abbiano stabilito di mantenere il locus solutionis nel luogo di domicilio del creditore. (V. 1113-69, massima n. 339649).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)