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Sez. 3, Sentenza n. 1113 del 04/04/1969 (Rv. 339649 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA DI COSE MOBILI - PAGAMENTO DIFFERITO DEL PREZZO - AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339649-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA DI COSE MOBILI - PAGAMENTO DIFFERITO DEL PREZZO - AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - CONDIZIONI - LIMITI.*

Nella vendita di cose mobili, in cui il pagamento del prezzo non debba essere effettuato contestualmente alla consegna della cosa venduta, se il compratore abbia chiesto che il pagamento del prezzo abbia luogo mediante l'emissione e presentazione di tratta da parte del venditore, e se tale modalita di pagamento sia stata concordata dalle parti, venendo a costituire una clausola del contratto, il locus solutionis si sposta dal domicilio del venditore-creditore, ove si radicherebbe per il disposto dell'art.1498, comma terzo, cod.civ., al domicilio del compratore-debitore, ai sensi dell'art.44 della legge cambiaria, con il conseguente necessario spostamento del forum destinatae solutionis, sempre che le parti(nell'Esercizio del loro potere di autonomia negoziale, non abbiano stabilito di mantenere tale forum nel luogo del domicilio del venditore-creditore. (V.3785-68, massima n.337185 ed altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)