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Sez. 4, Sentenza n. 5024 del 29/11/1977 Ud. (dep. 02/05/1978) Rv. 138809 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REATO COLPOSO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - OBBLIGATORIETA DELLA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO EFFETTUATO DALL'ISTITUTO ASSICURATORE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138809-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REATO COLPOSO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - OBBLIGATORIETA DELLA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO EFFETTUATO DALL'ISTITUTO ASSICURATORE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

In caso di reato colposo da incidente stradale connesso alla circolazione di veicoli in riferimento ai quali e obbligatoria la Assicurazione per responsabilita civile non e applicabile l'attenuante di cui al n 6 dell'art 62 cod pen (risarcimento del danno) se il danno sia stato riparato dall'istituto assicuratore giacche, costituendo la stipulazione del contratto un Obbligo penalmente sanzionato, non puo ritenersi la sussistenza di un atto volontario di previdenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)