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Sez. 1, Sentenza n. 8862 del 12/08/1995 (Rv. 493671 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Ottavo comma dell'art. 58 del codice della strada - Violazione - Confisca del veicolo - ObbligatorietĂ  - Mancata applicazione della sanzione principale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493671-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Nella ipotesi di violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (circolazione con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione), la confisca del veicolo è obbligatoria e va disposta anche nel caso in cui non sia applicata la sanzione amministrativa principale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 58, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)