Sez. 1, Sentenza n. 27648 del 20/12/2011 (Rv. 620951 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Domanda di pagamento del compenso pattuito nel contratto non concluso - Qualificazione della domanda come proposta ai sensi dell'art. 1337 cod. civ. - Legittimità - Limiti - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)
Non viola il disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. la qualificazione, da parte del giudice di merito, della domanda proposta dall'attore come di responsabilità precontrattuale, ancorché nella citazione il medesimo abbia chiesto il pagamento del compenso pattuito nel contratto poi non concluso, in quanto sussista la rappresentazione degli elementi in fatto, idonei a dimostrare la lesione della buona fede tenuta dalla parte istante nel corso della vicenda, e, quindi, la violazione dell'obbligo sancito dall'art. 1337 cod. civ., la cui fattispecie delinea quel particolare rapporto che, con le trattative, si instaura fra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)