Sez. 1, Sentenza n. 3074 del 03/09/1976 (Rv. 381849 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - CRITERI DI APPLICAZIONE - INTERESSE DEL MINORE AD UN NORMALE SVILUPPO DELLA SUA PERSONALITA - ELEMENTO DETERMINANTE DI VALUTAZIONE - GENITORI CON SCARSE POSSIBILITA ECONOMICHE, CON PROLE NUMEROSA O CON CONDOTTA DI VITA RIPROVEVOLE - RILEVANZA - LIMITI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - CRITERI DI APPLICAZIONE - INTERESSE DEL MINORE AD UN NORMALE SVILUPPO DELLA SUA PERSONALITA - ELEMENTO DETERMINANTE DI VALUTAZIONE - GENITORI CON SCARSE POSSIBILITA ECONOMICHE, CON PROLE NUMEROSA O CON CONDOTTA DI VITA RIPROVEVOLE - RILEVANZA - LIMITI.*
L'istituto dell'adozione speciale va applicato dal giudice, contemperando diversi diritti ed esigenze: da una parte, il diritto del minore allo sviluppo della sua personalita (art 2 cost) e la sua necessita di un'assistenza adeguata, dall'altra, i diritti-doveri della famiglia naturale (artt 29 e 30 cost) e la esigenza, di evidente contenuto umano e sociale, di conservare sino al limite i legami naturali con la famiglia di origine. Inoltre, nell'applicazione dell'istituto va considerato che il ricorso a detta Forma di adozione non deve risolversi in una menomazione delle famiglie che soffrono di ristrettezze economiche o hanno prole numerosa, ne in uno strumento punitivo dei genitori per la mera considerazione ch'essi abbiano condotto o conducano un sistema di vita riprovevole. Elemento determinante di valutazione deve essere, invece, l'interesse del minore ad un normale sviluppo della sua personalita, che si realizza non per effetto del mero benessere economico, ma attraverso quell'assistenza personale e quell'aiuto psico-affettivo che possono essere offerti anche da genitori con scarse possibilita economiche, con numerosa prole o che, senza ripercussioni sulla famiglia, conducono una vita riprovevole. (V 76/74, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 314 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)