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Sez. 2, Sentenza n. 5459 del 08/09/1986 (Rv. 447980 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - BUONA FEDE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447980-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - BUONA FEDE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nell'eseguire l'indagine sul requisito della buona fede della parte che abbia sollevato l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., il giudice deve valutare il comportamento della parte contraente per stabilire quando il rifiuto di adempiere - in relazione alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti (artt. 1175, 1366, 1376 cod. civ.) - sia strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare la propria inadempienza. A tal fine, in questa indagine assume importanza non secondaria la circostanza che la giustificazione del rifiuto di adempiere sia reso noto alla controparte soltanto in occasione del giudizio, e non come la correttezza e la buona fede imporrebbero durante lo svolgimento dei tentativi per la spontanea esecuzione del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)