Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 18/05/1988 (Rv. 458814 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - FONDATEZZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - FONDATEZZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Con riguardo all'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., il giudice deve valutare se costituisca strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare il proprio inadempimento, assumendo a tale fine Rilevanza il fatto che la giustificazione del rifiuto o del ritardo nell'adempiere sia resa nota alla controparte soltanto in occasione del giudizio e non, come la correttezza e la buona fede imporrebbero, durante l'esecuzione del contratto. (V 5459/86, mass n 447980).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)