diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5207 del 03/10/1981 (Rv. 415993 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - DATORI DI LAVORO PUBBLICI E DATORI DI LAVORO PRIVATI - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO EX ARTT. 11 E 12 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415993-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - DATORI DI LAVORO PUBBLICI E DATORI DI LAVORO PRIVATI - DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO EX ARTT. 11 E 12 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - ESCLUSIONE.*

La diversità del trattamento riservato ai datori di lavoro pubblici e a quelli privati dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 - che, in particolare, mentre subordina l'Obbligo di assunzione gravante sui primi al verificarsi di vacanze nell'organico (art. 12), prescinde, invece, quanto all'Obbligo di assunzione imposto ai secondi, dalla sussistenza di effettive esigenze aziendali (art. 11) - non contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 cost.) e l'Obbligo imposto ai datori di lavoro privati, essendo ispirato al dettato dell'art. 38 della Costituzione, è compatibile con il principio della libertà dell'iniziativa economica privata e con il diritto dell'imprenditore di strutturare autonomamente le dimensioni dell'azienda.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 41, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)