diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 6469 del 04/03/1975 Ud. (dep. 13/06/1975) Rv. 130275 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - QUANDO SUSSISTE.*
Stato
decisa il 1975-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130275-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - QUANDO SUSSISTE.*

Il giudice del merito deve motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche solo se in relazione ad esse vi sia stata una espressa istanza dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)