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Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 04/04/1978 Ud. (dep. 22/06/1978) Rv. 139445 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE O DINIEGO - ISTANZA DELL'IMPUTATO - MANCATA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1978-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139445-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FONDAMENTO - CONCESSIONE O DINIEGO - ISTANZA DELL'IMPUTATO - MANCATA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PRESUPPOSTI.*

La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare una particolare benevolenza nei confronti del reo. Pertanto qualora l'imputato nella sua istanza non specifichi le circostanze sulle quali si basa la richiesta, ovvero indichi ragioni del tutto vaghe e generiche, il giudice non e tenuto a prendere in considerazione l'istanza e a motivarne il rigetto. (Conf mass n 134863; (Conf mass n 131012; (Conf mass n 130275).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)