Sez. 1, Sentenza n. 7108 del 23/12/1982 (Rv. 424779 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865/1971 - DICHIARATO APPLICABILE NELLA SENTENZA NON DEFINITIVA PRONUNCIATA NELLA PREDETTA SEDE DI OPPOSIZIONE - APPLICABILITÀ, IN UNO CON LA LEGGE N. 385/1980 - NELLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DOPO LA SENTENZA NON DEFINITIVA - ESCLUSIONE - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 865/1971 - DICHIARATO APPLICABILE NELLA SENTENZA NON DEFINITIVA PRONUNCIATA NELLA PREDETTA SEDE DI OPPOSIZIONE - APPLICABILITÀ, IN UNO CON LA LEGGE N. 385/1980 - NELLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DOPO LA SENTENZA NON DEFINITIVA - ESCLUSIONE - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la successiva legge 29 luglio 1980 n. 385, sopravvenute alla sentenza non definitiva che in Sede di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione abbia affermato l'applicabilità dell'art. 16 anzidetto (come modificato dalla legge 8 gennaio 1977 n. 10) non possono essere rilevate nel prosieguo del giudizio per la Determinazione dell'indennità alla stregua della norma ricordata, ma debbono essere rilevate dalla Corte di Cassazione, dinanzi a cui la sentenza sia stata impugnata, sia pure al fine di consentire l'applicazione della jus superveniens, con conseguente Cassazione con rinvio della sentenza stessa per una nuova quantificazione dell'indennità in forza dello jus superveniens.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)