Sez. 1, Sentenza n. 3835 del 28/06/1984 (Rv. 435785 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - RITARDATO PAGAMENTO DELLO INDENNIZZO ASSICURATIVO - RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO, EX ART. 1224 SECONDO COMMA COD. CIV. - CONDIZIONI - PROVA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - RITARDATO PAGAMENTO DELLO INDENNIZZO ASSICURATIVO - RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO, EX ART. 1224 SECONDO COMMA COD. CIV. - CONDIZIONI - PROVA.*
Con riguardo al ritardato pagamento di debiti di valuta, quale l'indennizzo assicurativo, ed al fine del riconoscimento del maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., il creditore, per dimostrare il pregiudizio patrimoniale dedotto, può valersi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, e persino limitarsi ad allegare le sue qualità personali e professionali dalle quali sia dato desumere, secondo i criteri della normalità e della possibilità, l'impiego che egli avrebbe fatto del denaro qualora lo avesse tempestivamente riscosso. Pertanto, il giudice del merito non può respingere la domanda in base al mero rilievo della Mancanza di prove specifiche sul danno emergente, ma ha il potere-dovere di valutare i fatti allegati dal creditore, al fine di accertare da essi, e mediante eventualmente il ricorso a dati di comune esperienza, (ad esempio sulle possibili forme di collocazione del denaro offerto dal mercato finanziario e bancario, dal tesoro ed aziende pubbliche), nonché al criterio della valutazione equitativa prevista dall'art. 1226 cod. civ., il danno da lui subito per effetto del tardivo pagamento. (V 5999/80, mass n 409775, sulla prima parte; (V 1582/80, mass n 405151, sulla prima parte; (V 7108/82, mass n 424779, sulla seconda parte; (V 7054/82, mass n 424722, sulla seconda parte; (V 4554/82, mass n 429529, sulla seconda parte; (V 2422/82, mass n 420286, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)