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Sez. 1, Sentenza n. 16029 del 19/12/2001 (Rv. 551243 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Esecuzione dell'espulsione dello straniero ex art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Provvedimento di revoca del permesso di soggiorno - Impugnazione innanzi al T.A.R. - Pendenza del giudizio amministrativo - Rilevanza ai fini dell'ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza ed ai fini del giudizio di convalida dell'ordine del Questore - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551243-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero, in caso di pendenza di impugnativa dinanzi al T.A.R. del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, non sospeso o annullato da tale autorità, ben può il Questore disporre l'ordine di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza, e la detta pendenza è irrilevante anche con riferimento al procedimento di convalida di tale ordine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)