Sez. L, Sentenza n. 1654 del 14/02/1987 (Rv. 451053 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - DEL TESTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - DEL TESTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La richiesta alle associazioni sindacali, a norma dell'art. 425 cod. proc. civ., di informazioni, o del testo dei contratti collettivi applicabili nella controversia, costituisce Esercizio, da parte del giudice del merito, di una facoltà discrezionale, il cui uso è insindacabile in Sede di legittimità, tranne che l'istanza all'uopo proposta dalla parte sia stata rigettata con motivazione erronea ed illogica. (Conf 2300/82, mass n 420181).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)