Sez. L, Sentenza n. 2300 del 15/04/1982 (Rv. 420181 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La richiesta alle associazioni sindacali, a norma dell'art. 425 cod. proc. civ., di informazioni, o del testo dei contratti collettivi applicabili nella controversia, costituisce Esercizio, da parte del giudice del merito, di una facoltà discrezionale, il cui uso è insindacabile in Sede di legittimità, tranne che l'istanza all'uopo proposta dalla parte sia stata rigettata con motivazione erronea ed illogica. (V 1276/81, mass n 411863; (V 3099/80, mass n 406875; (V 3740/78, mass n 393263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 425, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)