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Sez. U, Sentenza n. 5752 del 20/12/1989 (Rv. 464659 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464659-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ.*

Anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto soggetto al disposto dell'art. 365 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da avvocato (iscritto nell'apposito albo) munito di procura speciale, conferita cioè con specifico riferimento alla fase processuale da instaurare innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; pertanto, detto ricorso è inammissibile qualora sia stato proposto da un avvocato privo di apposita procura ad hoc, senza che possa avere alcun valore la procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito, e ciò non solo nell'ipotesi in cui tale procura riguardi il giudizio di primo grado e quello di appello, ma pure nell'ipotesi in cui siffatta procura riguardi anche il giudizio di Cassazione. (V 4547/86, mass n 447290).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)