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Sez. 1, Sentenza n. 599 del 08/02/1978 (Rv. 389906 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENEL - EFFETTI NEI GIUDIZI IN CORSO TRA UNA DI DETTE IMPRESE ED ALTRA PARTE.*
Stato
decisa il 1978-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389906-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENEL - EFFETTI NEI GIUDIZI IN CORSO TRA UNA DI DETTE IMPRESE ED ALTRA PARTE.*

Il trasferimento delle imprese elettriche all'ENEL per effetto della legge di nazionalizzazione 6 dicembre 1962, n 1643, da luogo ad una successione a titolo particolare e, pertanto, gli effetti processuali di essa rientrano nell'ipotesi contemplata dall'art 111 cod proc civ, poiche l'espropriazione delle imprese elettriche non comporta l'Estinzione dei soggetti che le gestivano, bensi la perdita della titolarita giuridica sui soli beni e rapporti attinenti all'attivita elettrica. Ne consegue che, se il trasferimento coattivo all'ENEL dell'impresa elettrica avviene nel corso del processo vertente tra l'impresa stessa ed altra parte, il processo prosegue tra le parti originarie e l'ENEL puo intervenire o essere chiamato nel processo. (Conf 162/72, mass n 355917).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)