Sez. 1, Sentenza n. 162 del 22/01/1972 (Rv. 355917 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE ELETTRICHE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO A TITOLO PARTICOLARE - EFFETTI NEI GIUDIZI IN CORSO.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELLE IMPRESE ELETTRICHE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO A TITOLO PARTICOLARE - EFFETTI NEI GIUDIZI IN CORSO.*
Il trasferimento delle imprese elettriche all' ENEL concreta una successione a titolo particolare, i cui effetti processuali sono regolati dall'art 111 cod proc civ, che prevede la prosecuzione del processo tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire od essere chiamato (anche per la prima volta in appello) nel processo stesso e salva la possibilita di estromissione, col consenso di tutte le altre parti, dell'alienante del diritto controverso. (V 2759'70, mass n 349239; 1175'70, mass n 346776).*
Riferimenti normativi: DPR 04/02/1963 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)