Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 07/11/1984 Ud. (dep. 30/01/1985) Rv. 167627 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - "MODICA QUANTITÀ" - ART. 72 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 25 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - "MODICA QUANTITÀ" - ART. 72 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 25 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 legge 22 dicembre 1975 n. 685 in tema di giudizio di "modica quantità" di sostanza stupefacente in relazione agli artt. 3 e 25 cost.. Trattasi, invero, di norma di carattere elastico, con la quale il legislatore ha inteso lasciare allo interprete un concreto margine di discrezionalità per rendere, nell'interesse dello stesso imputato, più aderente il precetto penale al caso specifico. (Conf mass n 157276; (Conf mass n 150602).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)