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Sez. 2, Sentenza n. 7220 del 06/08/1997 (Rv. 506449 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - IN GENERE (NOZIONE) | Mancanza sopravvenuta - Conseguenze - Estinzione automatica della servitù - Esclusione - Mera quiescenza del relativo diritto - Configurabilità - Azioni a difesa della servitù quiescente - Esperimento - Ammissibilità - Interesse ad agire del titolare - Persistenza.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506449-01

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - IN GENERE (NOZIONE)

L'impossibilità di fatto di godere di una servitù prediale, così come il sopravvenuto venir meno della "utilitas" che ne costituisce il contenuto, sono idonei a determinare non altro che un mero stato di quiescenza del relativo diritto, perdurante sino a quando non venga a maturazione il termine di prescrizione estintiva previsto in tema di "iura in re aliena" (sempre che non risultino stipulate, per iscritto, nuove pattuizioni che modifichino l'estensione della servitù o la sopprimano), così che la sola, astratta possibilità di un ripristino futuro del suo concreto esercizio conferisce, al titolare del fondo dominante, una attuale legittimazione ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ., per la tutela del suo diritto, almeno fino a quando non risulti giudizialmente accertata (su domanda o su eccezione del proprietario del fondo servente) l'intervenuta prescrizione del vantato diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1074, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)