Sez. 2, Sentenza n. 4836 del 25/07/1980 (Rv. 408661 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITA DI USO - MANCANZA DI UTILITA - CONSEGUENZE - QUIESCENZA DELLA SERVITU - TUTELABILITA DI QUEST'ULTIMA - PERSISTENZA.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITA DI USO - MANCANZA DI UTILITA - CONSEGUENZE - QUIESCENZA DELLA SERVITU - TUTELABILITA DI QUEST'ULTIMA - PERSISTENZA.*
L'impossibilita di uso e la Mancanza di utilitas, originarie o sopravvenute, non comportano l'Estinzione della servitu, la quale permane allo stato quiescente fin quando non maturi il termine della prescrizione estintiva. Pertanto, finche permane la possibilita del suo concreto Esercizio, la servitu deve essere tutelata, poiche l'Esercizio effettivo della servitu non e condizione della sua esistenza, ed il potere che ne deriva sul fondo servente si presenta attuale, anche se l'Esercizio della stessa sia materialmente impossibile fin dalla sua Costituzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1074
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)