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Sez. 6 - , Sentenza n. 7277 del 30/01/2020 Ud. (dep. 24/02/2020) Rv. 278331 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. – Procedibilità d’ufficio – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278331-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all'art. 570-bis cod. pen. è procedibile d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, richiamato dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, la cui abrogazione è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)