Sez. 6, Sentenza n. 22597 del 19/05/2026 Ud. (dep. 18/06/2026) Rv. 290226-01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Procedibilità d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, di cui all'art. 570-bis cod. pen., è procedibile d'ufficio, senza distinzione tra tipologie di assegno e soggetti beneficiari, posto che la disposizione, introdotta dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha trasposto in un'unica fattispecie incriminatrice le figure delittuose già previste dall'art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, senza incidere sul regime di procedibilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la «connotazione di genere» del reato, sul rilievo che l'omesso versamento costituisce una forma di prosecuzione della supremazia economica di un coniuge sull'altro, idonea a mantenere il beneficiario in una condizione di dipendenza e di vulnerabilità).
Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)