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Sez. 2, Sentenza n. 4001 del 05/12/1974 (Rv. 372592 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - FUNZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1974-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372592-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - FUNZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*

L'eccezione e la domanda riconvenzionale si oppongono alla domanda principale su piani diversi, la prima sul piano della pregiudizialita contraria alla fondatezza della pretesa, la seconda sul piano dell'incompatibilita tra domanda principale e riconvenzionale; tra i due istituti trova collocazione pratica l'eccezione riconvenzionale, in forza della quale il convenuto, nei limiti di una difesa diretta a paralizzare l'Azione, deduce l'esistenza di un rapporto piu ampio e diverso rispetto a quello invocato dall'attore e con esso incompatibile: il suo carattere composito realizza la funzione processuale propria delle eccezioni e presenta la struttura della domanda riconvenzionale. (Conf 1780'71, mass n 352279; V 1192'72, mass n 357662).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)