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Sez. 2, Sentenza n. 1780 del 11/06/1971 (Rv. 352279 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DOMANDA RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1971-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352279-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DOMANDA RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*

L'eccezione e la domanda riconvenzionale si oppongono alla domanda principale su basi diverse, la prima sul piano della pregiudizialita contraria alla fondatezza della pretesa, la seconda sul piano della incompatibilita tra domanda principale e riconvenzionale. Tra i due istituti ha trovato collocazione pratica l'eccezione riconvenzionale, in forza della quale il convenuto, nei limiti di una difesa diretta a paralizzare l'Azione, deduce l'esistenza di un rapporto piu ampio o diverso rispetto a quello invocato dall'attore e con esso incompatibilè il carattere composito di tale istituto realizza la funzione processuale propria delle eccezioni e presenta la struttura logica della domanda riconvenzionale. (V 3988'69, mass n 344453' 1348'69, mass n 340062).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)