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Sez. 1, Sentenza n. 251 del 06/02/1970 (Rv. 345087 - 01)

FALLIMENTO - APPALTO - DI OPERE PUBBLICHE - INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - DIRITTO DELLA PA COMMITTENTE DI RISOLVERE IL CONTRATTO IN VIA AMMINISTRATIVA E DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345087-01

FALLIMENTO - APPALTO - DI OPERE PUBBLICHE - INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - DIRITTO DELLA PA COMMITTENTE DI RISOLVERE IL CONTRATTO IN VIA AMMINISTRATIVA E DI OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Nel caso di fallimento di appaltatore di opera pubblica gia inadempiente ai suoi obblighi, rimane salvo il diritto della pa committente di risolvere il contratto in via di autotutela, a norma degli artt 340 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all F e 27 del RD 25 maggio 1895, n 350, e di ottenere il risarcimento dei danni, sempre che il procedimento amministrativo diretto alla risoluzione del contratto sia stato iniziato prima del fallimento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)