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Sez. 2, Sentenza n. 666 del 09/03/1966 (Rv. 321322 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - OMISSIONI O RITARDI - RISCHIO A CARICO DEL NOTIFICANTE.*
Stato
decisa il 1966-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321322-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - OMISSIONI O RITARDI - RISCHIO A CARICO DEL NOTIFICANTE.*

Allorquando la notificazione viene eseguita a mezzo del servizio posta le, il rischio della mancata o ritardata consegna al destinatario dell'atto di notificare, o del mancato adempimento, da parte dell'agente postale, delle formalita prescritte per il caso di rifiuto a ricevere, e a carico del notificante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 18/04/1940 num. 689 art. 175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)