Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 22/11/1974 (Rv. 372281 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATA O RITARDATA CONSEGNA - INADEMPIENZE DELL'AGENTE POSTALE - RISCHIO DEL NOTIFICANTE - RITARDO PER SCIOPERO DEI DIPENDENTI POSTALI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATA O RITARDATA CONSEGNA - INADEMPIENZE DELL'AGENTE POSTALE - RISCHIO DEL NOTIFICANTE - RITARDO PER SCIOPERO DEI DIPENDENTI POSTALI - IRRILEVANZA.*
Allorquando la notificazione viene eseguita per mezzo del servizio postale, ad istanza della parte, il rischio della mancata o ritardata consegna al destinatario dell'atto da notificare o del mancato adempimento da parte dell'agente postale delle formalita prescritte per il caso di rifiuto a ricevere e a totale carico della parte notificante. Al riguardo non ha rilievo il fatto che il ritardo sia dovuto a sciopero degli addetti al servizio postale, come non ha rilievo la prevedibilita o la notorieta di tale sciopero. (V 666'66, mass n 321322).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)