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Sez. 2, Sentenza n. 20635 del 30/09/2014 (Rv. 632423 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Domanda accessoria di risarcimento del danno - Necessità della prosecuzione del giudizio all'esito della fase sommaria ai sensi dell'art. 703, quarto comma, cod. proc. civ. - Fondamento - Conseguente appellabilità dell'ordinanza che pronunci sulla pretesa risarcitoria.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632423-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall'art. 703, quarto comma, cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena. Ne consegue che, qualora il giudice adito con azione possessoria, esaurita la fase a cognizione sommaria, non si limiti a pronunciare sulla domanda di reintegrazione o di manutenzione, ma, travalicando i limiti del contenuto del provvedimento interdittale, decida altresì sulla domanda accessoria di risarcimento danni, il provvedimento adottato, anche se emesso nella forma dell'ordinanza, va qualificato come sentenza e, come tale, è impugnabile con appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)