Sez. 1, Sentenza n. 29 del 14/01/1970 Ud. (dep. 25/07/1970) Rv. 114999 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ELEMENTO MATERIALE - DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DEL SIGILLO - NON E NECESSARIA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ELEMENTO MATERIALE - DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DEL SIGILLO - NON E NECESSARIA.*
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art 349 cod pen non occorre la distruzione o la sottrazione di un sigillo, potendo questo essere violato con qualsiasi atto idoneo a rendere frustranea l'Assicurazione della cosa, in quanto la legge tutela tanto la integrita materiale quanto quella strumentale e funzionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)