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Sez. 1, Sentenza n. 29 del 14/01/1970 Ud. (dep. 25/07/1970) Rv. 114999 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ELEMENTO MATERIALE - DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DEL SIGILLO - NON E NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1970-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114999-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - ELEMENTO MATERIALE - DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DEL SIGILLO - NON E NECESSARIA.*

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art 349 cod pen non occorre la distruzione o la sottrazione di un sigillo, potendo questo essere violato con qualsiasi atto idoneo a rendere frustranea l'Assicurazione della cosa, in quanto la legge tutela tanto la integrita materiale quanto quella strumentale e funzionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)