Sez. 6, Sentenza n. 1263 del 13/12/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167724 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CASO DI SPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CASO DI SPECIE.*
Ai fini della configurabilità dell'art. 349 cod. pen. non occorre la distruzione o la sottrazione dei sigilli che comunque siano stati apposti, potendo questi essere violati con qualsiasi atto idoneo a frustare l'Assicurazione della cosa, in quanto la legge tutela tanto l'integrità materiale quanto quella strumentale e funzionale. (nella specie si trattava di una costruzione costituente un unico edificio al quale, e per intero, si riferivano i sigilli, dopo la apposizione dei quali si era continuato a costruire). (V mass n 159118; (V mass n 115970; (V mass n 114999).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)