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Sez. U, Ordinanza n. 28 del 16/01/2001 (Rv. 543146 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Ordinanza in sede di gravame sulla sospensione dell'atto impugnato - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543146-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

L'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato abbia provveduto in sede di gravame sulla sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di rimedio consentito avverso pronunzie di contenuto decisorio, idoneo cioè ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte, mentre il suddetto provvedimento difetta di tale connotati, investendo una misura di tipo cautelare e provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)