diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 634 del 26/01/1988 (Rv. 457089 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - ORDINANZA RESA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO IMPUGNATO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERTIBILITÀ IN ISTANZA PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - DEDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER EFFETTO DI PREGRESSA PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457089-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - ORDINANZA RESA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO IMPUGNATO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERTIBILITÀ IN ISTANZA PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - DEDUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER EFFETTO DI PREGRESSA PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INCLUSIONE.*

Con riguardo all'ordinanza resa dal giudice amministrativo sulla sospensione o meno in via cautelare dell'atto della pubblica amministrazione il ricorso per Cassazione, proposto a norma degli artt. 362 cod. proc. civ. e 111 cost., che è inammissibile in difetto di carattere decisorio del provvedimento impugnato, deve ritenersi convertibile in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, pure se non metta in discussione la cognizione di detto giudice sulla domanda, nei limiti in cui sollevi questioni inerenti alle attribuzioni giurisdizionali circa il suddetto intervento cautelare. Tale convertibilità, pertanto va negata ove si pongono problemi di ripartizione di compiti in ordine a detta sospensione fra il giudice amministrativo di primo grado e quello di secondo grado, trattandosi di questione di Competenza, mentre deve essere riconosciuta ove si invochino situazioni potenzialmente idonee a privare il giudice amministrativo del potere giurisdizionale di statuire in via strumentale, come nel caso in cui si alleghi la sospensione del procedimento per effetto di pregressa proposizione di regolamento di giurisdizione. (nella specie, enunciato il principio di cui sopra, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento cautelare, rilevando che il precedente regolamento di giurisdizione era inammissibile, in quanto proposto dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, e non determinava quindi, nemmeno in via temporanea, il difetto di tale giurisdizione). (V 5063/83, mass n 429923; (V 3/81, mass n 410383).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 39 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)