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Sez. 2, Sentenza n. 1518 del 29/03/1989 (Rv. 462323 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISTANZE PREVISTE DALL'ART. 41 QUINQUIES, COMMA OTTAVO, DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1942 N. 1150 - DEROGA DA PARTE DI REGOLAMENTO LOCALE - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462323-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DISTANZE PREVISTE DALL'ART. 41 QUINQUIES, COMMA OTTAVO, DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1942 N. 1150 - DEROGA DA PARTE DI REGOLAMENTO LOCALE - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*

Poiché l'art. 41-quinquies, comma ottavo, della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, dispone che in tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di distanza fra fabbricati, determinati con decreto del ministro per i LL.PP. Di concerto con quello per l'interno, sono illegittime e devono, quindi, essere disapplicate le Disposizioni di un regolamento locale (nella specie, del comune di albese, le quali prevedono la possibilità di non considerare nel calcolo delle distanze fra costruzioni i fabbricati di altezza non superiore a m. 3) che siano in contrasto prevedendo limiti di distanza inferiori di quelli indicati con le prescrizioni in materia dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, il quale è stato emesso in esecuzione del citato art. 41-quinquies e ripete dal rango della stessa legge delegante la forza di integrare l'art. 873 cod. civ.. ne consegue che, ove la costruzione sia stata realizzata in violazione delle dette prescrizioni, sussiste, ai sensi dell'art. 872 cod. civ., un vero e proprio diritto soggettivo alla riduzione in pristino, azionabile avanti al giudice ordinario. (Conf 3213/82, mass n 421154).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., DM 02/04/1968 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)